PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS hanno facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, di bandire, nei limiti delle dotazioni organiche definite e approvate e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concorsi riservati per soli titoli ai fini della copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche, di tecnico sanitario di radiologia medica, di tecnico di laboratorio e di fisioterapista. I concorsi sono riservati agli idonei di precedenti concorsi per titoli ed esami banditi dalle predette aziende e istituti».

      2. I concorsi previsti dal comma 1-bis dell'articolo 2 della citata legge n. 401 del 2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ai fini della riserva di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 della citata legge n. 401 del 2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, gli idonei devono avere prestato servizio nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo complessivo, ancorché non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti, presso le aziende sanitarie locali, le

 

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aziende ospedaliere, i policlinici universitari o gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.